Filiera corta e chilometro zero dal 26 di giugno sono diventate frasi e appellativi regolamentati dalla legge. La legge n. 61 del 11/06/2022 detta le “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”.
L’art. 1 definisce i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: “prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione posti a una distanza non superiore a 70 km di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita o di consumo nonché i prodotti freschi della pesca provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 km di raggio dal luogo di vendita o di consumo.
Altresì i prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta sono prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale; le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari.
Si prevedono azioni di promozione per i prodotti così definiti e si potranno riservare spazi di almeno il 30% delle aree destinate ai mercati. Entro settembre un decreto ministeriale indicherà i relativi loghi e i criteri di attribuzione e verifica. In compenso sono state già stabilite le sanzioni: da un minimo di 1.600 a un massimo di 9.500 euro.
L’intera legge la trovate in Gazzetta Ufficiale
In sostanza una norma che tende a valorizzare la qualità e i prodotti del territorio proteggendo il consumatore e garantendogli un’informazione sincera.





